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Rifiuti: al via il nuovo sistema per la tracciabilità che sotituirà registri, formulari e MUD - Iscrizioni per le aziende entro 28 febbraio 2010 e 28 marzo 2010

Notizia del 29/01/2010 Categoria In Primo Piano

E' stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 14-bis del D.L. 78/2009.

In particolare, il SISTRI, finalizzato a sostituire gradualmente il formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), è costituito da un speciale software, un dispositivo elettronico (USB) per ciascuna attività di gestione dei rifiuti e un dispositivo elettronico (black box) da installarsi su ciascun veicolo destinato al trasporto dei rifiuti.

Al riguardo, si evidenzia che le imprese edili, in linea generale, non sono tenute ad adottare il nuovo sistema informatico, rientrando nelle categorie espressamente esonerate da tale obbligo, sia in quanto produttrici di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettera b), sia in qualità di trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8.

Il decreto, infatti, dispone l'obbligo all'adeguamento al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per gli stessi soggetti tenuti a compilare il MUD ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente), vale a dire:
  • coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • i commercianti e gli intermediari senza detenzione;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma 3, lettere c),d) e g)) con più di dieci dipendenti;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art 212, comma 8, del decreto legislativo 152/2006
  • Recuperatori e smaltitori
  • Operatori del trasporto intermodale (il terminalista concessionario dell'area portuale e l'impresa portuale ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto; i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ).

Sono esonerati, invece, dall'obbligo di adottare il SISTRI:
  • le imprese e gli enti produttori di iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle derivanti da lavorazioni industriali e artigianali (e quindi i rifiuti derivanti da demolizioni, costruzioni, attività di scavo);
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di 10 dipendenti;
  • coloro che trasportano in proprio rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8 del  decreto legislativo 152/2006;
  • gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000,00;
  • gli imprenditori agricoli di cui all'art 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi.

Questi soggetti potranno comunque aderire al SISTRI su base volontaria a partire dal 210° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (e cioè a partire dal 12 agosto 2010 ).

Per il funzionamento del nuovo sistema occorrerà comunque attendere almeno sei mesi, il SISTRI, infatti, sarà operativo:

1) entro 180 gg dall'entrata in vigore del decreto (e cioè dal 12 luglio 2010) per:
  • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 212 comma 8 del decreto legislativo 152/2006, con più di 50 dipendenti;
  • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con più di 50 dipendenti;
  • i commercianti e gli intermediari;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • le imprese du cui all'art 212, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 che raccolgono e trasportano rofiuti speciali (cioè i trasportatori professionali per cui è obbligatoria l'iscrizione all'Albo Gestione Rifiuti );
  • i Consorzi istituiti per i recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
  • i terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale;
  • limitatamente alla Regione Campania: i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione 
2) entro 210 gg dalla data di entrata in vigore del decreto (e cioè dal 12 agosto 2010) per:
  • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 212 comma 8 del decreto legislativo 152/2006, con meno di 50 dipendenti;
  • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con meno di 50 dipendenti e più di 11.

Fino ad ora abbiamo evidenziato gli obbligati ad aderire al nuovo sistema, i non obbligati, e l'entrata a regime delle nuove procedure (e cioè le date a decorrere dalle quali le imprese dovranno utilizzare le nuove procedure di gestione dei rifiuti).

Altra cosa invece è   l'iscrizione  al SISTRI, che  potrà avvenire sia online che  via fax ovvero attraverso il numero verde appositamente predisposto, e sono  comunque previsti termini diversi a seconda delle dimensioni dell'ente o impresa interessata e del tipo di attività di gestione di rifiuti.

I  TERMINI PER L'ISCRIZIONE

Per il primo gruppo di soggetti (quelli per cui il nuovo sistema diventerà operativo dal 12 luglio 2010): l'iscrizione dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2010);

Per il secondo gruppo di soggetti (quelli per cui il nuovo sistema diventerà operativo dal 12 agosto 2010): l'iscrizione dovrà avvenire dal 13 febbraio ed entro il 28 marzo 2010);

Per i soggetti la cui adesione al nuovo sistema è facoltativa: l'iscrizione potrà avvenire dal 12 agosto 2010 in poi.

Gli associati possono rivolgersi ai nostri uffici per tutte le informazioni di approfondimento e per quanto riguarda la più immediata procedura di iscrizione per tutte le informazioni relative al sito del SISTRI, alle modalità via fax e tramite numero verde.

Inoltre, per gli associati, sono disponibili presso i nostri uffici (trasmissibili via e-mail) un prospetto a videate sintetico di descrizione degli immediati e futuri adempimenti ed un prospetto contenente linee guida sugli stessi argomenti.

Per informazioni: Vito Castrignanò (v.castrignano@confindustria.cs.it)

1 marzo 2010